Art. 26. Attribuzioni del Comitato e validita' delle deliberazioni 1. Spetta al comitato di cui all'articolo 25 fornire parere al consiglio di amministrazione della CONSAP:
a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo caccia;
b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo;
c) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da parte del Fondo caccia;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritenga di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo caccia.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
5 . Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo caccia un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.
a) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni di legge concernenti il Fondo caccia;
b) sulla designazione delle imprese di cui al presente capo;
c) sulle convenzioni da stipularsi, con le imprese designate di cui al presente Capo, da parte del Fondo caccia;
d) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione della CONSAP ritenga di sottoporgli.
2. Il comitato predispone il rendiconto di gestione del Fondo caccia.
3. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
5 . Ai membri del comitato e della segreteria spetta a carico del Fondo caccia un gettone di presenza nella misura determinata dal consiglio di amministrazione della CONSAP.