Articolo 23 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
Articolo 22Articolo 24
Versione
19 giugno 2008
Art. 23. Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada. 1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice, trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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