Articolo 11 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
Articolo 10Articolo 12
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19 giugno 2008
Art. 11. Gestione separata delle imprese designate 1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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