Art. 11. Gestione separata delle imprese designate 1. Le imprese designate tengono gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.
2. Per la gestione di cui al comma 1 le imprese tengono separatamente tutti i registri richiesti dalla normativa in vigore.