Articolo 30 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
Articolo 29Articolo 31
Versione
19 giugno 2008
Art. 30. Vigilanza governativa sul Fondo caccia 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo caccia notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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