Articolo 5 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 giugno 2008
Art. 5. Rendiconto della gestione del Fondo strada 1. Il rendiconto della gestione del Fondo strada, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, e' trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio;
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;
5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
6) somme rimborsate dagli Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane;
7) sanzioni amministrative;
8) proventi derivanti dalla gestione dell'Organismo di indennizzo;
9) altre entrate, da indicare analiticamente;
10) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, ed all'articolo 284, nonche' agli articoli 297 e 299 del Codice;
2) somme pagate dal Fondo strada per spese di liquidazione in caso di applicazione del disposto di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice;
3) spese sostenute dal Fondo strada e dell'Organismo di indennizzo;
4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalita' previste dalle convenzioni di cui all'articolo 286, comma 2, del Codice;
5) altre uscite, da indicare analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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