Articolo 15 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
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19 giugno 2008
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1 ottobre 2014
Art. 15. Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate. 1. Il Fondo strada puo' chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.
2. L' ((IVASS)) ha facolta' di disporre ispezioni presso le imprese designate e le societa' di servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall' ((IVASS)) stesso nonche' delle convenzioni di cui all'articolo 14.
3. Le imprese e, ove del caso, le societa' di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresi' le notizie e i dati che siano alle stesse richiesti.
Entrata in vigore il 1 ottobre 2014
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