Art. 10. Designazione delle imprese 1. L' ((IVASS)) designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacita' finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.
2. L' ((IVASS)) con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada.
3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. L' ((IVASS)) con il provvedimento di cui al comma 1 indica anche le eventuali societa' di servizio di cui le imprese designate si avvalgono in via stragiudiziale per le attivita' di accertamento e di liquidazione dei danni posti a carico del Fondo strada.
3. I provvedimenti di designazione di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.