Articolo 16 del Decreto 28 aprile 2008, n. 98
Articolo 15Articolo 17
Versione
19 giugno 2008
Art. 16. Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.
Entrata in vigore il 19 giugno 2008
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