Articolo 1 del Decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285
Articolo 2
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3 luglio 1980
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20 agosto 1980
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2 maggio 1981
Art. 1.
L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 , cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ove l'effettivo funzionamento delle unita' sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanita', su richiesta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attivita' sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.
Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , cosi' come, sostituiti nell' articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 , di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla"
La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all' art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , potra' essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.
La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma e' prorogata al 31 dicembre 1980. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 aprile 1981, n. 678 convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 331 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , e' prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine piu' breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attivita' di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale."
Entrata in vigore il 2 maggio 1981
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