Art. 14.
Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanita' del personale contemplato dalla norma stessa, e' fissato al 1 agosto 1980.
Il quarto comma dell'art. 24 indicato nel precedente comma e' sostituito dal seguente:
"Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto 31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanita' del personale contemplato dalla norma stessa, e' fissato al 1 agosto 1980.
Il quarto comma dell'art. 24 indicato nel precedente comma e' sostituito dal seguente:
"Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto 31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".