Articolo 10 - Accordo della Legge 2 marzo 1998, n. 46
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 marzo 1998
Articolo 10
Riconoscimento di licenze e di certificati
I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' o le licenze accordate o convalidate da una Parte contraente saranno, durante il periodo della loro validita', con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, riconosciute valide dall'altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi ai fini del volo sopra il suo territorio i certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' o le licenze concesse o convalidate a favore dei suoi concittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.
Entrata in vigore il 18 marzo 1998
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