Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 dicembre 1970
Art. 3.
I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennita'.
A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.
I lavoratori addetti promiscuamente ad attivita' agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennita' di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennita' ai sensi dell' articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 , modificato dal precedente articolo 1.
All'atto della cessazione di una delle attivita' espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformita' delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attivita' non agricola.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970
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