Art. 3.
I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennita'.
A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.
I lavoratori addetti promiscuamente ad attivita' agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennita' di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennita' ai sensi dell' articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 , modificato dal precedente articolo 1.
All'atto della cessazione di una delle attivita' espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformita' delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attivita' non agricola.
I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attivita' non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennita'.
A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.
I lavoratori addetti promiscuamente ad attivita' agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennita' di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennita' ai sensi dell' articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 , modificato dal precedente articolo 1.
All'atto della cessazione di una delle attivita' espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformita' delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attivita' non agricola.