o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento 1. Ai sensi dell' art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in virtu' del segreto professionale gia' previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
b) atti defensionali;
c) corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda in nota alle premesse.