Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1996
Art. 4. Differimento 1. Ai sensi dell' art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , nei casi di consulenza non correlata ad una lite, in potenza o in atto, l'accesso ai relativi documenti puo' essere differito fino all'adozione dei provvedimenti amministrativi, cui la consulenza stessa e' preordinata, da parte dell'amministrazione consiliata, alla quale l'istanza di accesso e' indirizzata. L'amministrazione provvede sull'accesso sentita l'Avvocatura dello Stato.
2. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di selezione potra' essere differito fino all'esaurimento dei relativi procedimenti. L'accesso alla documentazione attinente alle segnalazioni ed esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari potra' essere differito finche' duri la relativa attivita' istruttoria.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 1 maggio 1996
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