a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 )) .
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 )) .