Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 giugno 1998
Art. 6. Accettazione delle scommesse 1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;
b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;
c) presso le agenzie ippiche;
d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa TRIS.
2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.
3. E' vietata ogni forma di intermediazione.
4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.
5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, e' esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.
6. Con provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza, previa contestazione, e' vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento e' comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.
7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.
8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse e' irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.
9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo e' attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Entrata in vigore il 16 giugno 1998
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