Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 giugno 1998
Art. 4. Scommesse consentite 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione.
Entrata in vigore il 16 giugno 1998
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