Articolo 77 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
Articolo 90Articolo 78
Versione
29 agosto 1939
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Versione
16 aprile 1996
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Versione
19 marzo 2005
Art. 77. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))
Entrata in vigore il 19 marzo 2005
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