Art. 34. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))
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29 agosto 1939
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7 ottobre 1972
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19 marzo 2005
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/1973, n. 3444Provvedimento: L'art 34 RD 29 giugno 1939 n 1127 fa divieto all'ufficio centrale dei brevetti di rigettare le domande per la concessione dei brevetti per invenzione industriale senza prima aver sollecitato il richiedente a riparare all'insufficienza, all'oscurita o all'incompletezza della domanda stessa, mediante illustrazioni o nuove produzioni, da compiersi entro il termine assegnato; l'ufficio stesso non ha invece l'Obbligo di comunicare previamente all'interessato ogni altro motivo di possibile rigetto.*Leggi di più...
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