Art. 2. Statuto e stima del patrimonio 1. La fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica le finalita', con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , in quanto compatibili.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a cio' gia' provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell' articolo 64 del codice di procedura civile .
5. Le disposizioni dell' articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni.
4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a cio' gia' provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell' articolo 64 del codice di procedura civile .
5. Le disposizioni dell' articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."