Art. 5. Disposizioni in tema di personale 1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, e' approvato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 , non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , come modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico.
I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come sostituito dall' articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
2. Al personale artistico dipendente dagli enti gia' disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 , non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , come modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, numero 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attivita', anche se non in modo continuativo, purche' non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attivita' per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico.
I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
4. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell' articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come sostituito dall' articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."