Articolo 3 del Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
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23 maggio 1998
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23 novembre 2000
Art. 3. O r g a n i 1. In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , il consiglio di amministrazione delle medesime e' nominato con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996 , il quale lo presiede, e da quattro membri, cosi individuati:
a) un componente, designato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo;
b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell' articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati, il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati secondo quanto gia' previsto dall' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 . ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
Entrata in vigore il 23 novembre 2000
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