Articolo 9 del Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
Articolo 8
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23 maggio 1998
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23 novembre 2000
Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 , ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;
b) l'articolo 10, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 ;
c) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450 ;
d) l' articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43 ;
e) l' articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312 ;
f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
Entrata in vigore il 23 novembre 2000
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