Articolo 2 del Decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283
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1 settembre 1998
Art. 2. Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti programmi generali, produttivi e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni sono adottate entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione, sentito apposito comitato consultivo paritetico cui partecipano, nella medesima proporzione, rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente e rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente, in numero non inferiore a sei, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie; partecipano altresi', limitatamente alle questioni attinenti allo specifico settore di competenza, rappresentanti dei gestori di magazzino, dei tabaccai e dei produttori e trasformatori di tabacchi greggi, parimenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Al consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente non espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri. I compensi spettanti al presidente e agli altri componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Il collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attivita' dell'ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilita' di cui al comma 7, e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti effettivi del collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per le politiche agricole. Il compenso spettante ai singoli componenti e' determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.
Il comitato consultivo paritetico e' nominato con decreto del Ministro delle finanze.
7. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', che deve essere approvato con decreto dei Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile .
8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modifiche.
9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, con le modalita' previste dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n 259 , e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno, incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attivita' svolte dall'Ente.
Note all' art. 2 :
- Gli articoli 2397 e seguenti del codice civile concernono le disposizioni in materia di Collegio sindacale.
- Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile concernono le disposizioni in materia di bilancio.
- Il testo dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, e' il seguente;
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
- Il testo dell' art. 30 della legge n. 468 del 1978 , e' il seguente:
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art.25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi".
- Il testo dell' art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 1958, e' il seguente:
"Art. 1. - In attuazione dell' art. 100, comma secondo, della Costituzione , al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi e' regolata dalle disposizioni della presente legge".
Entrata in vigore il 1 settembre 1998
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