Articolo 4 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901
Articolo 3Articolo 5
Regio decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901
Articolo 4 del Regio decreto-legge 13 giugno 1940, n. 901Abrogato
Versione 25 luglio 1940
>
Versione 16 dicembre 2009
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1409
Massima: La falsa attestazione contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale in ordine alla adozione del provvedimento in conferenza personale di tutti gli arbitri può essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non mediante querela di falso, in quanto gli arbitri sottoscrittori non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione.
Leggi di più...
necessità·
ammissibilità·
falsità·
esclusione·
fondamento·
impugnazione ex art. 829 n. 5, cod. proc. civ·
dolo dell'arbitro·
querela di falso·
indicazione nel dispositivo·
impugnazione del lodo ex art. 823, cod. proc. civ·
nozione di dolo revocatorio·
nullità del lodo·
effetti·
requisito essenziale·
configurabilità del dolo revocatorio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!