Articolo 37 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Articolo 36Articolo 38
Versione
23 aprile 1998
Art. 37. 1. Dopo l' articolo 410 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 410-bis (Termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione). - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412-bis.".
Entrata in vigore il 23 aprile 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente