Articolo 36 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Articolo 35Articolo 37
Versione
23 aprile 1998
Art. 36. 1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore e' addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.".
Entrata in vigore il 23 aprile 1998
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