Articolo 41 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Articolo 40Articolo 42
Versione
23 aprile 1998
Art. 41. 1. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 415 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.".
Entrata in vigore il 23 aprile 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente