Articolo 5 - Accordo della Legge 4 marzo 1997, n. 61
Articolo 4Articolo 6
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25 marzo 1997
Art. 5.

La direzione delle operazioni di intervento sara' di competenza delle autorita' della Parte Richiedente che indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione.
Le squadre di soccorso avranno libero accesso in ogni luogo ove la loro cooperazione sia necessaria, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.
Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si comunicheranno la lista dell'equipaggiamento e del materiale di assistenza da inviare, eventualmente da un Paese all'altro, nei limiti delle loro rispettive possibilita' nel quadro della cooperazione prevista dal presente accordo.
Le autorita' competenti delle Parti Contraenti esamineranno ogni procedura utile al rapido conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla effettuazione di trasporti eccezionali come pure le modalita' di utilizzazione gratuita di infrastrutture sottoposte al pagamento di diritti di transito o di pedaggio.
Se le squadre di soccorso dovessero comprendere personale militare, questo rimarra' sottoposto, nel corso di tutto il periodo di permanenza nel territorio della Parte Richiedente, alla propria legislazione nazionale che ne disciplina lo status militare.
Entrata in vigore il 25 marzo 1997