Articolo 2 del Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Articolo 1Articolo 3
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1 dicembre 1984
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31 gennaio 1985
Art. 2. DECRETO DECADUTO; ISUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 5 APRILE 1985 N. 118
Entrata in vigore il 31 gennaio 1985
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