Articolo 1 del Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Articolo 2
Versione
1 dicembre 1984
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Versione
31 gennaio 1985
Art. 1. DECRETO DECADUTO; ISUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 5 APRILE 1985 N. 118
Entrata in vigore il 31 gennaio 1985
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