Articolo 1 del Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Articolo 2
Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Articolo 1 del Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Versione 1 dicembre 1984
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Versione 31 gennaio 1985
Art. 1. DECRETO DECADUTO; ISUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118
Entrata in vigore il 31 gennaio 1985
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2002, n. 1033
Provvedimento: […] altresì, che nonostante la conversione in legge del DL n. 795/1984, mancata gli atti ed i rapporti sulla sua base sorti hanno conservato ugualmente validità ed efficacia in virtù della "sanatoria" di cui all'art. 2 della legge n. 118/1985, rimane unicamente da aggiungere che il citato art. 20/1 del DL n. 795/1984 è stato integralmente riprodotto dal primo comma dell'art. 2 del DL n. 12/1985, che di conseguenza va interpretato nel senso della natura meramente "interna" del divieto di cumulo in esso previsto (C.Cass. 1999/04309, 1999/04880 e 1999/05488). […]
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