Articolo 25 del Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741
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16 agosto 1934
Art. 25.

La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante.

Il concessionario puo' tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovra' ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti.

Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi.

In qualunque caso pero' tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.
Entrata in vigore il 16 agosto 1934
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