Art. 25.
La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante.
Il concessionario puo' tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovra' ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti.
Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi.
In qualunque caso pero' tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.
La gestione dei depositi deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante.
Il concessionario puo' tuttavia cedere in locazione il deposito; ma in tal caso dovra' ottenere preventivo benestare dalle amministrazioni concedenti.
Gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti possono essere ceduti dal concessionario in comodato a terzi.
In qualunque caso pero' tutti gli obblighi contenuti nell'atto di concessione rimangono a carico del concessionario del deposito o dell'apparecchio per la distribuzione automatica di carburanti.