Art. 44.
Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di oli minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.
Sono costieri quelli impiantati nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.
Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la discarica dei liquidi petroliferi.
Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di oli minerali e di carburanti.
Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di oli minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.
Sono costieri quelli impiantati nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.
Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la discarica dei liquidi petroliferi.
Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di oli minerali e di carburanti.