Articolo 44 del Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741
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16 agosto 1934
Art. 44.

Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di oli minerali e di carburanti, sono costieri ed interni.

Sono costieri quelli impiantati nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la discarica dei liquidi petroliferi.

Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di oli minerali e di carburanti.
Entrata in vigore il 16 agosto 1934