Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650
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1 gennaio 1973
Art. 3. Obbligo delle volture catastali

Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresi' l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.
E' data facolta' di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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