Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650
Articolo 15Articolo 17
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1 gennaio 1973
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28 gennaio 2015
Art. 16. Commissioni locali e centrale

Per i lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle commissioni censuarie distrettuali, dalle commissioni censuarie provinciali e dalla commissione censuaria centrale.
Le commissioni censuarie distrettuali hanno sede nei comuni con maggiore popolazione residente tra quelli del distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento del 1971.
Le commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia.
La commissione censuaria centrale ha sede in Roma.
Si considera distretto censuario il territorio comprendente uno o piu' comuni amministrativi o censuari che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria ed urbana, tenendo anche conto delle circoscrizioni statistiche stabilite dall'Istat.
I distretti censuari sono determinati con decreto del Ministro per le finanze, sentita la commissione censuaria centrale e comunque non possono essere costituiti da piu' di dodici comuni.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198 , ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 e' abrogato il presente articolo.
Entrata in vigore il 28 gennaio 2015
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