Articolo 4 del Decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94
Articolo 3Articolo 5
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15 aprile 1995
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27 luglio 2001
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 MAGGIO 2001, N. 277 ))
Entrata in vigore il 27 luglio 2001
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