Art. 31.
Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nella esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica montana di cui agli articoli 10 e 16 della legge, questi sono tenuti a valersi per i loro servizi di cassa degli Istituti di credito di diritto pubblico.
Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nella esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica montana di cui agli articoli 10 e 16 della legge, questi sono tenuti a valersi per i loro servizi di cassa degli Istituti di credito di diritto pubblico.