Articolo 31 delle Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 30Articolo 32
Versione
31 dicembre 1952
Art. 31.


Allo scopo di assicurare la migliore gestione amministrativa nella esecuzione delle opere pubbliche da parte dei consorzi di prevenzione e dei consorzi di bonifica montana di cui agli articoli 10 e 16 della legge, questi sono tenuti a valersi per i loro servizi di cassa degli Istituti di credito di diritto pubblico.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1952