Articolo 26 delle Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 25Articolo 27
Versione
31 dicembre 1952
Art. 26.


In caso di inosservanza dei termini prescritti a norma dell'art. 18 della legge per l'esecuzione delle opere di competenza privata, l'ispettorato ripartimentale delle foreste ne da' comunicazione al Ministero e al consorzio di bonifica montana, informando delle ragioni del mancato adempimento.
Se l'inosservanza non dipende da difetto di disponibilita' finanziarie e da impossibilita' di attingere al credito in misura sufficiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' obbligare il consorzio ad eseguire i lavori a spese del proprietario.
Qualora questi non fornisca i mezzi necessari, il consorzio puo' provvedervi col credito, in luogo e per conto dei proprietario interessato.
Se l'esecuzione delle opere importi la necessita' del possesso del fondo, il consorzio procede all'occupazione previa compilazione di concerto con l'interessato dello stato di consistenza, e determina con l'interessato stesso l'indennita' da corrispondergli durante l'occupazione.
Ultimate le opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede, su proposta del consorzio, alla liquidazione delle somme che il proprietario del fondo migliorato e' tenuto a rimborsare al consorzio, tenendo conto dei sussidi corrisposti dallo Stato e determinando il tempo e le modalita' del pagamento.
Se il proprietario inadempiente opponga difficolta' o degli ostacoli alla sostituzione del consorzio, ovvero l'inadempimento risulti dovuto a cause finanziarie non rimovibili con l'intervento del consorzio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre l'espropriazione totale o parziale del fondo a favore del consorzio di bonifica montana, che ne faccia richiesta o, in mancanza, di altro ente che si impegni ad attuare il piano, offrendo adeguate garanzie.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1952