Articolo 33 delle Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991
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31 dicembre 1952
Art. 33.


Allo scopo di predisporre ed assicurare il necessario coordinamento tra le norme contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991 , e quelle vigenti nella stessa materia, nonche' di proporre gli altri interventi che si ritenessero opportuni a favore della montagna, e' costituito presso il Ministero della agricoltura e delle foreste il Comitato di studi sulla economia montana.
Esso e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato, ed e' composto dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione, dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore generale dei miglioramenti fondiari, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da un esperto nominato dal Ministro per il tesoro da un esperto nominato dal Ministro per le finanze da scegliersi tra i membri della Commissione censuaria centrale, da un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici, da un esperto nominato dal Ministro per l'industria e commercio, da un esperto nominato dal Commissariato del turismo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1952