Articolo 25 delle Norme integrative e di attuazione della L. 25 luglio 1952, n. 991
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31 dicembre 1952
Art. 25.


Nei comprensori di bonifica montana, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 18 della legge, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi previsti dall'art. 3 della legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformita' del piano generale di bonifica e nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'uopo i proprietari devono, nei prescritti termini, presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste i piani di modifica dell'ordinamento produttivo, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, con il progetto delle opere fondiarie occorrenti, e fornire la dimostrazione di avere i mezzi finanziari per l'attuazione del piano stesso nel termine stabilito.
L'Ispettorato ripartimentale delle foreste approva il piano e prescrive le opportune modificazioni.
Contro le determinazioni dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e' dato ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1952