Articolo 1 del Decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455
Articolo 2
Versione
24 novembre 1992
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Versione
24 gennaio 1993
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75
Entrata in vigore il 24 gennaio 1993
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