Articolo 2 - Convenzione tra l'Italia e la Germania in materia tributaria
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1938
Art. 2.

Ambedue gli Stati s'impegnano a prestarsi vicendevolmente, in base al principio della reciprocita', assistenza amministrativa e giudiziaria in tutte le questioni tributarie, sia nell'accertamento delle imposte e delle relative garanzie, sia nei procedimenti; per impugnative e nella esazione.
Entrata in vigore il 23 novembre 1938
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