Convenzione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria
S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ed il Cancelliere del Reich, nell'intento di stabilire delle norme sulla reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, hanno convenuto di stipulare una Convenzione, nominando a tale uopo quali loro plenipotenziari:
Il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
S. E. il Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, suo Ministro, degli Affari Esteri.
Il Cancelliere del Reich:
S.E. l'Ambasciatore Hans Goerg von Mackensen
Il Direttore Ministeriale Prof. Dr. Otto Hedding i quali, dopo aver esaminati e riconosciuti in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
La presente Convenzione si riferisce alle imposte che formino oggetto di un accordo fra i due Stati circa la doppia imposizione.
S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ed il Cancelliere del Reich, nell'intento di stabilire delle norme sulla reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, hanno convenuto di stipulare una Convenzione, nominando a tale uopo quali loro plenipotenziari:
Il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
S. E. il Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo, suo Ministro, degli Affari Esteri.
Il Cancelliere del Reich:
S.E. l'Ambasciatore Hans Goerg von Mackensen
Il Direttore Ministeriale Prof. Dr. Otto Hedding i quali, dopo aver esaminati e riconosciuti in buona e debita forma i loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
La presente Convenzione si riferisce alle imposte che formino oggetto di un accordo fra i due Stati circa la doppia imposizione.