Articolo 3 - Convenzione tra l'Italia e la Germania in materia tributaria
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23 novembre 1938
Art. 3.

Ogni richiesta in materia di assistenza tributaria, sia amministrativa che giudiziaria, e' trasmessa direttamente tra i Ministeri delle Finanze dei due Stati.
Entrata in vigore il 23 novembre 1938
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