Articolo 72 del Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276
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25 marzo 1937
Art. 72.

Per gli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione, sono stabiliti nelle singole localita' salari convenzionali, sentite le associazioni sindacali interessate e gli uffici di porto competenti per territorio.

Nella determinazione dei salari convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro.

Il decreto di approvazione dei salari suddetti e' emanato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni.

I salari convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazioni del decreto di cui nel comma precedente sul Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e sono riveduti normalmente ogni triennio.
Entrata in vigore il 25 marzo 1937