Articolo 71 del Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17/08/1935, n. 1765 e 15/12/1936, n. 2276
Articolo 70Articolo 72
Versione
25 marzo 1937
Art. 71.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario e' costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica.

Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro paga. Se la convenzione verbale e' fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.

Nel caso di arruolamento a viaggio il salario giornaliero risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale inedia del viaggio.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, il salario annuo da assumere a base della determinazione della rendita di inabilita' o della rendita ai superstiti e' quello effettivamente corrisposto durante un anno: negli altri casi e' eguale a trecento volte il salario giornaliero.
Entrata in vigore il 25 marzo 1937