Articolo 22 del Decreto 1 agosto 2022, n. 145
Articolo 21
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28 ottobre 2022
Art. 22. Entrata in vigore e abrogazione 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono una scommessa a quota fissa con data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 .
Note all' art. 22:
- Il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 , abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67.
Entrata in vigore il 28 ottobre 2022
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