Art. 22. Entrata in vigore e abrogazione 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono una scommessa a quota fissa con data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 .
Note all' art. 22:
- Il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 , abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67.
2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono una scommessa a quota fissa con data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 .
Note all' art. 22:
- Il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 , abrogato dal presente regolamento, riguardava la precedente disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67.