Articolo 16 del Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 maggio 1994
Art. 16. 1. Nell' articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.".
2. La disposizione del comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
Entrata in vigore il 1 maggio 1994
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