Art. 1. Riorganizzazione dei tribunali delle acque 1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , si osservano le disposizioni che seguono:
a) all' articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.";
b) all' articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";
2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.";
c) all' articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.";
d) dopo l' articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' inserito il seguente: "139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704 .".
(( 1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. ))
a) all' articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.";
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.";
b) all' articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";
2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.";
c) all' articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 , sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.";
d) dopo l' articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e' inserito il seguente: "139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704 .".
(( 1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. ))