Articolo 5 ter del Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79
Articolo 5 bis
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30 maggio 2004
Art. 5-ter. (( (Sicurezza di edifici istituzionali) )) (( 1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1' accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Le attivita' di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto disposto dall' articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 , al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Entrata in vigore il 30 maggio 2004
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